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Giurisprudenza
Requisiti per l’idoneità alla guida - Indicazioni operative

Requisiti per l’idoneità alla guida - Indicazioni operative.
Il 30 aprile 2011 nella Gazzetta Ufficiale n. 99, è stato pubblicato il decreto legislativo n. 59 del 2011, recante "Attuazione delle direttive comunitarie 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida". L’allegato III del medesimo decreto legislativo recepisce la direttiva 2009/113/CE della Commissione del 25 agosto 2009, che, peraltro, reca anche modifica dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida in materia di "requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore".

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Patente di Guida

Recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 Agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la Patente di Guida.

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La legge di riferimento per tutti i diabetici Italiani

LEGGE 16 MARZO 1987 N°115 - G.U. n° 71 del 26/3/87

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La Dichiarazione di Saint Vincent

Sotto l'egida di Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) e Idf (International Diabetes Federation), i rappresentanti di governi, ministeri della Sanità e organizzazioni di pazienti di tutti i Paesi europei hanno approvato e firmato, nell'ottobre 1989 a Saint Vincent, un documento storico, che è tuttora il principale riferimento internazionale per la lotta al diabete.

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PATOLOGIA DIABETICA IN RAPPORTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ED ALLE CONNESSIONI CON LE MALATTIE NON TRASMISSIBILI

DOCUMENTO APPROVATO DALLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE A CONCLUSIONE DELL’INDAGINE CONOSCITIVA SULLA PATOLOGIA DIABETICA IN RAPPORTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ED ALLE CONNESSIONI CON LE MALATTIE NON TRASMISSIBILI

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Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
(GU n. 174 del 29-7-2003 - Suppl. Ord. n. 123 - Testo in vigore dal 1-1-2004)

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Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997 - Supplemento Ordinario n. 3

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Il diritto alla privacy sul diabete

Il diritto alla privacy sul diabete.

La privacy del cittadino italiano, è oggi garantita dalla legge La legge 31.12.1996 n.675/96.

Essa recita, per quanto riguarda i dati inerenti alla salute:

Art. 23 - Dati inerenti alla salute

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.

2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. è vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.

4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Il Garante per la protezione dei dati personali (Stefano Rodotà) ha ribadito in due documenti che i medici di famiglia e tutti gli altri prescrittori sono tenuti a rispettare le norme che regolano la privacy dei cittadini, in particolare nella compilazione delle ricette.

Il primo documento, inviato alla Presidenza della Commissione Igiene e Sanità del Senato, contiene osservazioni sul decreto legge riguardante la sperimentazione della multiterapia Di Bella; il secondo fornisce chiarimenti sull'applicazione della legge 675/96 in ambito sanitario.

In essi il Garante contesta la norma che impone di riportare sulle ricette non solo l'indicazione "di nome e cognome del paziente, ma anche le indicazioni che consentono immediatamente di capire quale particolare malattia affligga la persona indicata".

Per evitare che tali certificazioni mediche corredate dalla diagnosi (destinate a uffici amministrativi e a personale non medico addetto alla contabilizzazione e al rimborso delle spese) violino la legge, il Garante propone che le Asl, una volta individuati i trattamenti per i quali sia indispensabile l'indicazione delle patologie, predispongano appositi moduli che consentano una compilazione differenziata. "Infatti" aggiunge Rodotà "determinate fasi procedurali possono essere espletate utilmente prescindendo dall'indicazione di alcuni dati relativi alle patologie riscontrate nell'assistito". In attesa di tali moduli "i medici potrebbero ottemperare alla presente segnalazione, omettendo l'indicazione della patologia specifica nella copia dei certificati destinati al trattamento da parte del personale non medico".

Inoltre, per il Garante è "conforme alla legge" la prassi segnalata in alcune Asl "in base alla quale i medici appongono a margine della ricetta la formula omessa diagnosi su esplicita richiesta del paziente, seguita dalla firma del paziente stesso".

Ha inoltre affermato che "In linea generale i medici che intendono trattare i dati sullo stato di salute devono informare preventivamente gli interessati circa l'utilizzazione che desiderano farne, specificando gli elementi indicati nell'articolo 10 della Legge 675 e richiedendo ai pazienti il consenso scritto (articoli 22 e 23)".

Sarebbe inoltre interessante approfondire se, come in alcuni casi succede ancora, sia ammissibile apporre sulla patente di guida dati relativi alla condizione di diabete del paziente, essendo la patente un documento che può essere prodotto in qualsiasi momento anche a personale non medico.

 


Numero Verde A.I.D.

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